PEI Piano educativo individualizzato

Gazzetta Ufficiale Dlgs 96/2019 correttivo del Dlgs 66/2017

Elemento di novità per la redazione del PEI è il nuovo Profilo di Funzionamento, documento clinico che deve essere letto, analizzato e tradotto in indicazioni concrete per la progettazione didattica di ogni singolo studente con disabilità.

  • PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA (OBIETTIVI MINIMI/EQUIPOLLENTI)
  • PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA (OBIETTIVI DIFFERENZIATI, NON RICONDUCIBILI AI PROGRAMMI DELLA CLASSE)
    Nella programmazione degli interventi didattici ed educativi per gli alunni diversamente abili si
    possono seguire due percorsi alternativi:
    • nel primo, gli obiettivi sono riconducibili agli obiettivi minimi o ad essi globalmente
    corrispondenti;
    • nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati rispetto ai programmi ministeriali, ma si
    possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi
    diversi ma con lo stesso fine educativo.
    Le programmazioni sono pertanto di due tipologie:
    • programmazione riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI MINIMI);
    • programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI DIFFERENZIATI).
    PRIMO PERCORSO: PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI
    La programmazione riconducibile agli OBIETTIVI MINIMI conforme ai programmi ministeriali, o
    comunque ad essi globalmente corrispondenti è prevista dall’art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del
    21/5/2001.
    Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:
    un programma minimo, con i contenuti essenziali delle discipline
    oppure
    un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la
    medesima valenza formativa (art. 318 del Decreto Legislativo 297/1994).
    EQUIPOLLENZA (art.318 D.Lvo 16.4.1994, n.297; O.M. n. 350 del 02.05.2018)
    Il Consiglio di Stato nel parere n.348/91 afferma che: “lo Stato assume il potere di dover accertare
    e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale e professionale un
    certo livello di conoscenze e professionalità. Non si può configurare un supposto diritto al
    conseguimento del titolo legale di studio che prescinda da un oggettivo accertamento di
    competenze effettivamente acquisite.”
    L’art. 6 comma 1 del Regolamento afferma che la Commissione giudicatrice, esaminata la
    documentazione fornita dal C.d.C., può predisporre, ovvero ne avvisi la necessità, prove
    equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell’utilizzo di modi
    diversi, ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti.
    In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto
    una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il
    superamento dell’esame.
    Le prove equipollenti “devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all’alunno
    in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza” (D.M. 26 agosto 1981).
    PROVE DI VERIFICA E PROVE D’ESAME
    Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono
    effettuate in sede d’Esame, sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi. Tali prove sono
    diverse nei modi di accertamento, ma non nei risultati, in quanto devono permettere di verificare il
    livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio della promozione alla classe
    successiva o del titolo di studio.
    Le prove equipollenti possono consistere in:
    • MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature
    informatiche;
    • MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità
    diverse (es. prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.);
    • TEMPI PIU’ LUNGHI.
    In sede d’Esame, le prove equipollenti sono utili ad accertare se il candidato, pur nella diversità
    della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il
    conseguimento del titolo di studio.
    Le prove equipollenti possono, ad esempio, consistere:
    • nell’utilizzo del computer per lo svolgimento della prova o della dettatura della prova da
    parte del docente di sostegno;
    • i testi della prima e della seconda prova scritta in linguaggio braille (trasmessi dal Ministero)
    o la trascrizione di detti testi su supporto informatico per i non vedenti che non conoscono
    il linguaggio braille;
    • le prove ministeriali rielaborate in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove
    strutturate o griglie, sui medesimi contenuti;
    • prove con contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal
    Ministero, fermo restando che esse devono verificare la preparazione culturale e
    professionale del candidato e devono essere coerenti con il percorso svolto dallo stesso sia
    sul piano dei contenuti che delle modalità e tempi di svolgimento.
    Anche i tempi concessi sono diversi da quelli previsti per il resto della classe.
    Può essere prevista, se richiesta, la presenza dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione.
    (D.M. 25 maggio 95, n.170).
    Nell’allegato al documento del Consiglio di Classe di maggio il Consiglio di Classe deve informare la Commissione d’Esame circa le scelte fatte per l’alunno in merito al suo percorso formativo, le
    modalità d’integrazione adottate e deve predisporre le richieste di prove equipollenti e/o di
    assistenza e/o di tempi più lunghi.
    Per la predisposizione delle prove e per lo svolgimento dell’esame, la Commissione può avvalersi
    del personale esperto. La presenza dell’insegnante di sostegno è subordinata alla nomina del
    Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si
    ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.
    Gli alunni con gli OBIETTIVI MINIMI partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di Stato e
    acquisiscono il titolo di studio.
    LA VALUTAZIONE
    L’art. 16 della L. n. 104/92 dispone che la valutazione degli alunni con disabilità debba essere
    effettuata da tutti i docenti e che debba avvenire sulla base del P.E.I., nel quale devono essere
    indicati per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative
    e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di
    alcune discipline.La valutazione degli alunni disabili è disciplinata anche dall’articolo 15 dell’ O.M. 21 Maggio 2001/90.
    Nello specifico:
    “Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del PEI, esamina gli
    elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche
    attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli
    obiettivi prefissati dal PEI”;
    “I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.L. 297/94, fanno parte del
    consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazione di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.
    “Qualora nel Consiglio di classe siano presenti due o più insegnanti di sostegno essi dovranno
    esprimere un solo voto (DPR n. 122/2009 art. 2/5)”.
    La valutazione è un processo complesso che deve tener conto di diversi parametri di riferimento:
    gli obiettivi previsti dalle disposizioni legislative, quelli adattati al contesto classe ed, infine, quelli
    previsti per la storia personale dell’alunno. La valutazione deve tener conto della situazione di
    partenza degli alunni e, perché sia formativa, essa deve cogliere, non solo i risultati raggiunti, ma
    anche i processi cognitivi messi in atto che hanno consentito la loro realizzazione.
    SECONDO PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA
    In questo caso, gli studenti svolgono un percorso didattico differenziato, in vista di obiettivi
    educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali.
    E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). Il Consiglio di
    Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per
    manifestare un formale assenso.
    In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso
    di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe.
    LA VALUTAZIONE
    Secondo l’art. 15 dell’ O.M. 21 Maggio 2001/90, la valutazione, per il suo carattere formativo ed
    educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver
    luogo.
    Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I e non ai programmi
    ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
    Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello
    scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate,
    l’indicazione chela votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15
    O.M. 90 del 21/5/2001).
    I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.L. 297/94, fanno parte del
    consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per
    tutti gli alunni della classe. Qualora nel Consiglio di classe siano presenti due o più insegnanti di
    sostegno essi dovranno esprimere un solo voto (DPR n. 122/2009 art. 2/5)”.
    PROVE DELL’ESAME DI STATO
    Possono partecipare agli Esami di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee e coerenti al
    percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO (non del diploma) delle competenze
    acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312eseguenti del D. Legislativo n. 297/94).
    I testi delle prove scritte sono elaborate dalla Commissione d’esame, sulla base della
    documentazione fornita dal Consiglio di classe.
    Gli alunni possono essere anche dispensati da una o più prove scritte, in quel caso sono ammessi
    direttamente all’esame orale.
    La Commissione d’esame prenderà in considerazione un colloquio preliminare con l’insegnante di
    sostegno per avere informazioni sulle caratteristiche peculiari dell’alunno con disabilità.
    CONSIDERAZIONI
    E’ possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il
    Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli
    obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un
    percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno
    o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del 21/5/2001).
    Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa, anche se la modifica del PEI è molto difficoltosa nel triennio finale.

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