INDICAZIONI per la GESTIONE dei CASI POSITIVI
Circ 186 Indicazioni aggiornate per la gestione della didattica in presenza di casi positivi
Con la approvazione del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni aggiornate sulla “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”, le disposizioni[1] sono così aggiornate dal 7/2:
- Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti per 10 gg (Autosorveglianza)[2];
- Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,
A)Per coloro che diano atto attraverso l’autodichiarazione inviata al modulo online dedicato di
✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
✓ essere guariti da meno di 120 giorni;
✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale o degli alunni direttamente interessati se maggiorenni
l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni
(A -Auto sorveglianza);
B) Per gli altri alunni (non rientranti nella casistica precedente) si applica la didattica digitale integrata, come da ns Regolamento della DDI, per la durata di cinque giorni.
(B – Quarantena precauzionale)
La cessazione della quarantena precauzionale consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-Cov-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Il ricorso alla DDI didattica digitale integrata avviene se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
MODULO ONLINE DA USARE PER TUTTE LE COMUNICAZIONI: Segnalazione positività, stato vaccinale, rientro da isolamento e quarantena https://forms.gle/FrPTUFLpL5yBGyB49
Si chiede alle famiglie di far pervenire le segnalazioni (positività, chiarimenti, domande…) solo all’indirizzo di posta dedicato referente.covid@liceojoyce.it , indicando nell’oggetto solo cognome e nome dello studente e la classe frequentata.
Per opportuna conoscenza il gruppo dei referenti anti COVID è costituito dal DS e e dai Collaboratori del DS con la seguente suddivisone dei compiti:
- DS: gestione dei casi positivi, segnalazione al SISP e avvisi sul RE;
- collaboratori del DS: gestione segnalazioni contatti stretti, quarantene, stato vaccinale, rientri e informazioni, in particolare curano:
– prof. Morabito, le sezioni LB, LF, LG, LH
– Prof.ssa Marchesotti, le sezioni LA, LC, LD, LE
– Prof.ssa Lorenzetti, le sezioni SA, SB, SC
– Prof.ssa Leopardi, le sezioni SD,SE, SF
RIAMMISSIONE dopo ISOLAMENTO e QUARANTENA
A) contatti stretti con positivi in ambito scolastico: la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (da inserire sul modulo online o se impossibilitati da far pervenire all’indirizzo di posta dedicato referente.covid@liceojoyce.it, nonché la sola esibizione al docente della prima ora il giorno di rientro in presenza).
B) contatti stretti con positivi in ambito extrascolastico (per es. familiari, compagni di squadra ecc). Sul modulo online è possibile segnalare i contatti stretti con positivi avvenuti in ambito extrascolastico. In tal caso il rientro è subordinato al rilascio da parte del MMG dell’attestazione di fine quarantena, da caricare sul modulo nonché esibire al docente della prima ora il giorno del rientro in presenza
La Regione Lazio (rif www.salutelazio.it) con nota n 114861 del 5/2/2022, alla luce della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena[3] e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio)[4] di casi di infezione da SARS CoV 2” ha revocato le misure sanitarie disposte dalle ASL del Lazio fino alla data del 6/02/2022.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°.
Documentazione necessaria per il rientro a scuola
Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola, come da citata nota n 114861, si precisa che:
- non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”. Per i soggetti non sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass;
- non è prevista certificazione medica per l’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della Didattica Digitale Integrata (DDI) a favore di:
- alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo;
- alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2. In quest’ultimo caso, la famiglia potrà richiedere alla scuola l’attivazione della DDI/DAD e fruire del servizio, se le condizioni di salute lo permettono;
- per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico, i MMG/PLS provvedono ad effettuare l’attestazione di inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020).
- Ai sensi della nota 719344 del 15/9/2021 della Regione Lazio gli alunni guariti devono consegnare apposita certificazione medica a cura del MMG.
La lavorazione delle comunicazioni rientra nelle attività d’orario di ufficio, di norma, salvo urgenze, se pervenute oltre le ore 16:00 saranno trattate il giorno successivo.
Note e definizioni:
[1] Per i dettagli consultare le FAQ del Ministero dell’Istruzione, in continuo aggiornamento
[2] Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
[3] Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.
Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato: Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
Per i seguenti contatti:
- soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
- soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,
si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
- Per i contatti stretti asintomatici che:
– abbiano ricevuto la dose booster, oppure
– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
– siano guariti dopo il completamento del ciclo primario
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso
[4] Definizione di CONTATTO STRETTO ad alto rischio:
- essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per es. stringere la mano, tenere in braccio un bambino);
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa) con un caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei e usati correttamente;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.